diritti_naturali_1IMMAGINIAMO: IN UN PAESE…
Immaginiamo che in un paese ci sia una legge che si occupi dei bambini.
Immaginiamo che la legge abbia per titolo “Riforma del bambino”.
Immaginiamo che il governo la chiami: legge del “Buon Bambino”.
Immaginiamo che sia scritta in modo chiaro e semplice.
Immaginiamo che abbia un solo articolo.

Immaginiamo che l’articolo 1 sia così:
I bambini buoni non hanno diritto:
all’ozio cioè a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti;
a sporcarsi cioè a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i sassi, i rametti;

agli odori cioè a percepire il gusto degli odori 
riconoscere i profumi offerti dalla natura;
al dialogo cioè ad ascoltatore e poter prendere la parola interloquire e dialogare;
all’uso delle mani cioè a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, incollare, plasmare la creta, legare corde, accendere un fuoco;
ad un buon inizio cioè a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura;  
alla strada cioè a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade;
al selvaggio cioè a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere canneti in cui nascondersi, alberi su cui arrampicarsi;
al silenzio cioè ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua;
alle sfumature cioè a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle.
zava
Immaginiamo che molti cittadini di quel paese siano contrari a questa legge, quindi propongano un referendum per abrogarne alcune parti.

Visto che la legge è scritta in modo chiaro, il quesito sarà necessariamente semplice e breve.
Immaginiamo che il quesito sia:
Volete voi che sia abrogato l’articolo 1 della legge “Riforma del bambino”, limitatamente alle seguenti parti dell’
articolo 1: “buoni” e “non”.
Immaginiamo che vengano raccolte le firme necessarie per andare al referendum.
Immaginiamo che la maggioranza degli abitanti di quel paese vada a votare per il all’abrogazione di quelle parti della cosiddetta legge del “Buon Bambino” ovvero della “Riforma del bambino”.
È vero che dopo l’esito del referendum la legge esisterà ancora ma avrà un significato completamente diverso! [1]

IMMAGINIAMO: NEL NOSTRO PAESE…
Adesso invece immaginiamo che nel nostro paese ci sia una legge che si occupi di trasformare la scuola della Costituzione in una scuola che abbia per modello un’azienda.
Immaginiamo che la legge abbia per intitolazione Legge  13  luglio  2015,  n.  107,  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti”.
La_buona_scuola-logoImmaginiamo che il governo la chiami: legge della “Buona Scuola”.
Immaginiamo che sia scritta in modo difficile, contorto e raffazzonato.
Immaginiamo che la legge abbia un solo articolo e 212 commi.
Immaginiamo che l’articolo 1 con tutti i suoi commi sia questo.
Immaginiamo che molti cittadini italiani siano contrari a questa legge, quindi che propongano un referendum per abrogarne alcune parti.
Visto che la legge è scritta in modo difficile, contorto e raffazzonato, i quesiti dovranno necessariamente essere precisi, dettagliati e puntuali. [2]
Immaginiamo che i quesiti riguardino i pilastri fondamentali di quella legge:
I POTERI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. Si chiederà l’abrogazione parziale dei relativi commi per eliminare la chiamata diretta degli insegnanti da parte del dirigente scolastico sugli ambiti territoriali per incarichi solo triennali.
LA VALUTAZIONE DEL MERITO DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. Si chiederà l’abrogazione parziale dei relativi commi, allo scopo di ripristinare le funzioni precedenti del comitato di valutazione secondo il T.U. (Dl 297/94) e per l’attribuzione del fondo per la valorizzazione dei docenti alla contrattazione.
L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. Si chiederà l’abrogazione dell’obbligo di 200 ore nei licei e 400 ore nei tecnico-professionale, lasciando le scuole libere di organizzare tali attività come hanno sempre fatto.
LO SCHOOL BONUS. Si chiederà di cancellare un beneficio di fatto riservato alle scuole private: le erogazioni liberali non dovranno più essere riservate alle singole scuole, ma all’intero sistema scolastico, scongiurando così anche la possibilità che le scuole private sfruttino tali meccanismi per eludere le tasse su una parte delle rette.
Immaginiamo che i quattro quesiti siano stati depositati presso la Corte di Cassazione lo scorso giovedì 17 marzo.
Immaginiamo che vengano raccolte le firme necessarie per andare al referendum.
Immaginiamo che la maggioranza degli abitanti del nostro paese vada a votare per il all’abrogazione di quelle parti della cosiddetta legge della “Buona Scuola” ovvero della legge 107 del 2015.
È vero che dopo l’esito del referendum la legge esisterà ancora ma avrà un significato completamente diverso!

1900017_10154005802389104_6882373499329152799_nDAL 9 APRILE VIENI AI BANCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME
CONTRO LA SCUOLA DELLA COMPETIZIONE,
PER LA SCUOLA DELLA COSTITUZIONE
E PER I REFERENDUM SOCIALI.

P.S. I disegni, nella prima parte del post e quello qui sotto, sono di Gianfranco Zavalloni.

img_13876

[1] Il testo, che ho preso a pretesto, è quello dei DIRITTI NATURALI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE, scritti nel 2003, dal maestro Gianfranco Zavalloni.

 

[2] Abrogazione  di  norme  sul  potere  discrezionale  del  dirigente  scolastico  di  scegliere  e  di  confermare  i  docenti  nella  sede.
Volete  voi  che  sia  abrogata  la  Legge  13  luglio  2015,  n.  107,  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti”,  limitatamente  alle  seguenti  parti:
Art.  1,  comma  18:  “Il  dirigente  scolastico  individua  i  docenti  da  assegnare  all’organico  dell’autonomia  con  le  modalità  di  cui  ai  comma  da  79  a  83”;
Art.  1,  comma  79:  “A  decorrere  dall’anno  scolastico  2016/2017,    per    la    copertura  dei    posti  dell’istituzione    scolastica,    il    dirigente      scolastico  propone  gli    incarichi    ai    docenti    di    ruolo    assegnati    all’ambito  territoriale  di  riferimento,  prioritariamente  sui  posti  comuni    e    di  sostegno,  vacanti  e  disponibili,  al  fine    di    garantire    il    regolare  avvio  delle  lezioni,  anche  tenendo  conto  delle  candidature  presentate  dai  docenti  medesimi  e  della  precedenza  nell’assegnazione  della    sede  ai  sensi  degli  articoli  21  e  33,  comma    6,    della    legge    5    febbraio  1992,  n.  104.  Il  dirigente  scolastico  può  utilizzare    i    docenti    in  classi  di  concorso  diverse  da  quelle  per    le    quali    sono    abilitati,  purché  posseggano  titoli  di  studio  validi  per    l’insegnamento    della  disciplina  e  percorsi  formativi  e  competenze    professionali    coerenti  con  gli  insegnamenti  da  impartire  e    purché    non    siano    disponibili  nell’ambito    territoriale    docenti    abilitati    in    quelle    classi    di  concorso.”
Art.  1,  comma  80:  “Il  dirigente  scolastico  formula    la    proposta    di    incarico    in  coerenza  con  il  piano  triennale  dell’offerta  formativa.  L’incarico  ha  durata  triennale  ed  e’  rinnovato  purché  in    coerenza    con    il    piano  dell’offerta  formativa.  Sono  valorizzati  il  curriculum,  le  esperienze  e  le  competenze  professionali  e  possono  essere    svolti    colloqui.  La  trasparenza  e  la  pubblicità  dei  criteri    adottati,    degli    incarichi  conferiti  e  dei  curricula  dei  docenti  sono  assicurate    attraverso    la  pubblicazione  nel  sito  internet  dell’istituzione  scolastica.”
Articolo  1,  comma  81:  “Nel  conferire  gli  incarichi  ai  docenti,  il  dirigente  scolastico  e’    tenuto    a    dichiarare    l’assenza    di    cause    di    incompatibilità  derivanti  da  rapporti  di  coniugio,  parentela  o    affinità,    entro    il  secondo  grado,  con  i  docenti  stessi.”  ;
Articolo  1,  comma  82,  limitatamente  alle  parole:  “L’incarico    e’    assegnato    dal    dirigente    scolastico      e      si  perfeziona  con  l’accettazione  del  docente.  Il  docente  che  riceva  più  proposte  di  incarico  opta  tra  quelle  ricevute.”  nonché  alle  parole:  “che  non  abbiano  ricevuto  o  accettato  proposte  e  comunque  in  caso    di    inerzia  del  dirigente  scolastico.”;
Articolo  1,  comma  109,  lettera  a),  limitatamente  alle  parole  “da  79  a”;
Articolo  1,  comma  109,  lettera  c),  limitatamente  alle  parole  “da  79  a”;

Abrogazione  di  norme  sul  potere  del  dirigente  di  scegliere  i  docenti  da  premiare  economicamente  e  sul  comitato  di  valutazione
Volete  voi  che  siano  abrogate:
la  Legge  13  luglio  2015,  n.  107,  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti”,  limitatamente  alle  seguenti  parti:
Articolo  1,  comma  126,  limitatamente  alle  parole:  “del  merito”
Articolo  1,  comma  127:  “Il  dirigente  scolastico,  sulla  base  dei  criteri  individuati  dal  comitato  per  la  valutazione  dei  docenti,  istituito  ai  sensi  dell’articolo  11  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  come  sostituito  dal  comma  129  del  presente  articolo,  assegna  annualmente  al  personale docente  una  somma  del  fondo  di  cui  al  comma  126  sulla  base  di  motivata  valutazione”.
Articolo  1,  comma  128,  limitatamente  alle  parole:    “di  cui  al  comma  127,  definita  bonus,  è”  nonché  alle  parole  “merito  del”  nonché  alle  parole  “di  ruolo  delle  istituzioni  scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado  e”
Articolo  1,  comma  130:  “Al  termine  del  triennio  2016-2018,  gli  uffici  scolastici  regionali  inviano  al  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca  una  relazione  sui  criteri  adottati  dalle  istituzioni  scolastiche  per  il  riconoscimento  del  merito  dei  docenti  ai  sensi  dell’articolo  11  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  come  sostituito  dal  comma  129  del  presente  articolo.  Sulla  base  delle  relazioni  ricevute,  un  apposito  Comitato  tecnico  scientifico  nominato  dal  Ministro  dell’istruzione,  dell’università’  e  della  ricerca,  previo  confronto  con  le  parti  sociali  e  le  rappresentanze  professionali,  predispone  le  linee  guida  per  la  valutazione  del  merito  dei  docenti  a  livello  nazionale.  Tali  linee  guida  sono  riviste  periodicamente,  su  indicazione  del  Ministero  dell’istruzione,  dell’università’  e  della  ricerca,  sulla  base  delle  evidenze  che  emergono  dalle  relazioni  degli  uffici  scolastici  regionali.  Ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun  compenso,  indennità,  gettone  di  presenza,  rimborso  di  spese  o  emolumento  comunque  denominato”;  nonché  il  Decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  istruzione”  limitatamente  alle  seguenti  parti:
Articolo  11,  comma  2,  lettera  b),  come  sostituito  dall’articolo  1,  comma  129  della  Legge  13  luglio  2015,  n.  107,  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti”:  “b)  due  rappresentanti  dei  genitori,  per  la  scuola  dell’infanzia  e  per  il  primo  ciclo  di  istruzione;  un  rappresentante  degli  studenti  e  un  rappresentante  dei  genitori,  per  il  secondo  ciclo  di  istruzione,  scelti  dal  consiglio  di  istituto;”;
Articolo  11  comma  2,  lettera  c),  come  sostituito  dal  comma  129  della  Legge  13  luglio  2015,  n.  107,  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti”:  “c)  un  componente  esterno  individuato  dall’ufficio  scolastico  regionale  tra  docenti,  dirigenti  scolastici  e  dirigenti  tecnici.”
Articolo  11  comma  3,  come  sostituito  dal  comma  129  della  Legge  13  luglio  2015,  n.  107,  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti”:
“3.  Il  comitato  individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei  docenti  sulla  base:  a)  della  qualità  dell’insegnamento  e  del  contributo  al  miglioramento  dell’istituzione  scolastica,  nonché  del  successo  formativo  e  scolastico  degli  studenti;  b)  dei  risultati  ottenuti  dal  docente  o  dal  gruppo  di  docenti  in  relazione  al  potenziamento  delle  competenze  degli  alunni  e  dell’innovazione  didattica  e  metodologica,  nonché  della collaborazione  alla  ricerca  didattica,  alla  documentazione  e  alla  diffusione  di  buone  pratiche  didattiche;
c) delle responsabilità  assunte  nel  coordinamento  organizzativo  e  didattico  e  nella  formazione  del  ”;
Articolo  11  comma  4,  come  sostituito  dal  comma  129  della  Legge  13  luglio  2015,  n.  107,  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti”,  limitatamente  alla  parola:  “altresì”.

Abrogazione  di  norme  sull’obbligo  di  almeno  400-200  ore  di  alternanza  scuola-lavoro
Volete  voi  che  sia  abrogata  la  Legge  13  luglio  2015,  n.  107,  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti”,  limitatamente  alle  seguenti  parti:
Articolo  1,  comma  33,  limitatamente  alle  parole:  “Al    fine    di    incrementare    le    opportunità    di    lavoro    e    le  capacità  di  orientamento  degli  studenti,”;  nonché  alle  parole  “sono  attuati,”;  nonché  alle  parole  “,  per  una    durata  complessiva,  nel  secondo  biennio  e  nell’ultimo  anno  del    percorso    di  studi,  di  almeno  400  ore”;  nonché  alle  parole  “,  per  una  durata  complessiva    di  almeno  200  ore  nel  triennio.  Le  disposizioni    del    primo    periodo    si  applicano  a  partire  dalle  classi  terze  attivate  nell’anno    scolastico  successivo  a  quello  in  corso  alla  data  di    entrata    in    vigore    della  presente  legge.  I  percorsi  di    alternanza”.

Abrogazione  di  norme  sui  finanziamenti  privati  a  singole  scuole  pubbliche  o  private
Volete  voi  che  sia  abrogata  la  Legge  13  luglio  2015,  n.  107,  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti”,  limitatamente  alle  seguenti  parti:
Articolo  1,  comma  145,  limitatamente  alle  parole:  “destinate  agli  investimenti”  nonché  alle  parole:  “di  tutti  gli  istituti”;  nonché  alle  parole:  “per  la  realizzazione  di  nuove  strutture    scolastiche,    la  manutenzione  e  il  potenziamento  di  quelle  esistenti  e  per  il  sostegno  a  interventi  che  migliorino  l’occupabilita’  degli  studenti,”;
Articolo  1,  comma  148,  limitatamente  alle  parole:  “beneficiarie.  Una  quota  pari  al  10  per  cento  delle  somme  complessivamente  iscritte  annualmente  sul  predetto    fondo  e’  assegnata  alle  istituzioni  scolastiche  che  risultano    destinatarie  delle  erogazioni    liberali    in    un    ammontare    inferiore    alla    media  nazionale,  secondo  le  modalita’  definite  con  il    decreto    di    cui    al  primo  periodo”.