IMMAGINIAMO: IN UN PAESE…
Immaginiamo che in un paese ci sia una legge che si occupi dei bambini.
Immaginiamo che la legge abbia per titolo “Riforma del bambino”.
Immaginiamo che il governo la chiami: legge del “Buon Bambino”.
Immaginiamo che sia scritta in modo chiaro e semplice.
Immaginiamo che abbia un solo articolo.
Immaginiamo che l’articolo 1 sia così:
“I bambini buoni non hanno diritto:
– all’ozio cioè a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti;
– a sporcarsi cioè a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i sassi, i rametti;
– agli odori cioè a percepire il gusto degli odori
riconoscere i profumi offerti dalla natura;
– al dialogo cioè ad ascoltatore e poter prendere la parola interloquire e dialogare;
– all’uso delle mani cioè a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, incollare, plasmare la creta, legare corde, accendere un fuoco;
– ad un buon inizio cioè a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura;
– alla strada cioè a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade;
– al selvaggio cioè a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere canneti in cui nascondersi, alberi su cui arrampicarsi;
– al silenzio cioè ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua;
– alle sfumature cioè a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle.”
Immaginiamo che molti cittadini di quel paese siano contrari a questa legge, quindi propongano un referendum per abrogarne alcune parti.
Visto che la legge è scritta in modo chiaro, il quesito sarà necessariamente semplice e breve.
Immaginiamo che il quesito sia:
Volete voi che sia abrogato l’articolo 1 della legge “Riforma del bambino”, limitatamente alle seguenti parti dell’articolo 1: “buoni” e “non”.
Immaginiamo che vengano raccolte le firme necessarie per andare al referendum.
Immaginiamo che la maggioranza degli abitanti di quel paese vada a votare per il SÌ all’abrogazione di quelle parti della cosiddetta legge del “Buon Bambino” ovvero della “Riforma del bambino”.
È vero che dopo l’esito del referendum la legge esisterà ancora ma avrà un significato completamente diverso! [1]
IMMAGINIAMO: NEL NOSTRO PAESE…
Adesso invece immaginiamo che nel nostro paese ci sia una legge che si occupi di trasformare la scuola della Costituzione in una scuola che abbia per modello un’azienda.
Immaginiamo che la legge abbia per intitolazione Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Immaginiamo che il governo la chiami: legge della “Buona Scuola”.
Immaginiamo che sia scritta in modo difficile, contorto e raffazzonato.
Immaginiamo che la legge abbia un solo articolo e 212 commi.
Immaginiamo che l’articolo 1 con tutti i suoi commi sia questo.
Immaginiamo che molti cittadini italiani siano contrari a questa legge, quindi che propongano un referendum per abrogarne alcune parti.
Visto che la legge è scritta in modo difficile, contorto e raffazzonato, i quesiti dovranno necessariamente essere precisi, dettagliati e puntuali. [2]
Immaginiamo che i quesiti riguardino i pilastri fondamentali di quella legge:
– I POTERI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. Si chiederà l’abrogazione parziale dei relativi commi per eliminare la chiamata diretta degli insegnanti da parte del dirigente scolastico sugli ambiti territoriali per incarichi solo triennali.
– LA VALUTAZIONE DEL MERITO DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. Si chiederà l’abrogazione parziale dei relativi commi, allo scopo di ripristinare le funzioni precedenti del comitato di valutazione secondo il T.U. (Dl 297/94) e per l’attribuzione del fondo per la valorizzazione dei docenti alla contrattazione.
– L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. Si chiederà l’abrogazione dell’obbligo di 200 ore nei licei e 400 ore nei tecnico-professionale, lasciando le scuole libere di organizzare tali attività come hanno sempre fatto.
– LO SCHOOL BONUS. Si chiederà di cancellare un beneficio di fatto riservato alle scuole private: le erogazioni liberali non dovranno più essere riservate alle singole scuole, ma all’intero sistema scolastico, scongiurando così anche la possibilità che le scuole private sfruttino tali meccanismi per eludere le tasse su una parte delle rette.
Immaginiamo che i quattro quesiti siano stati depositati presso la Corte di Cassazione lo scorso giovedì 17 marzo.
Immaginiamo che vengano raccolte le firme necessarie per andare al referendum.
Immaginiamo che la maggioranza degli abitanti del nostro paese vada a votare per il SÌ all’abrogazione di quelle parti della cosiddetta legge della “Buona Scuola” ovvero della legge 107 del 2015.
È vero che dopo l’esito del referendum la legge esisterà ancora ma avrà un significato completamente diverso!
DAL 9 APRILE VIENI AI BANCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME
CONTRO LA SCUOLA DELLA COMPETIZIONE,
PER LA SCUOLA DELLA COSTITUZIONE
E PER I REFERENDUM SOCIALI.
P.S. I disegni, nella prima parte del post e quello qui sotto, sono di Gianfranco Zavalloni.

[1] Il testo, che ho preso a pretesto, è quello dei DIRITTI NATURALI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE, scritti nel 2003, dal maestro Gianfranco Zavalloni.
[2] Abrogazione di norme sul potere discrezionale del dirigente scolastico di scegliere e di confermare i docenti nella sede.
Volete voi che sia abrogata la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, limitatamente alle seguenti parti:
Art. 1, comma 18: “Il dirigente scolastico individua i docenti da assegnare all’organico dell’autonomia con le modalità di cui ai comma da 79 a 83”;
Art. 1, comma 79: “A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.”
Art. 1, comma 80: “Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed e’ rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica.”
Articolo 1, comma 81: “Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e’ tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.” ;
Articolo 1, comma 82, limitatamente alle parole: “L’incarico e’ assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute.” nonché alle parole: “che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.”;
Articolo 1, comma 109, lettera a), limitatamente alle parole “da 79 a”;
Articolo 1, comma 109, lettera c), limitatamente alle parole “da 79 a”;
Abrogazione di norme sul potere del dirigente di scegliere i docenti da premiare economicamente e sul comitato di valutazione
Volete voi che siano abrogate:
la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 126, limitatamente alle parole: “del merito”
Articolo 1, comma 127: “Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione”.
Articolo 1, comma 128, limitatamente alle parole: “di cui al comma 127, definita bonus, è” nonché alle parole “merito del” nonché alle parole “di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e”
Articolo 1, comma 130: “Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato”; nonché il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 11, comma 2, lettera b), come sostituito dall’articolo 1, comma 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”: “b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;”;
Articolo 11 comma 2, lettera c), come sostituito dal comma 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”: “c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.”
Articolo 11 comma 3, come sostituito dal comma 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”:
“3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del ”;
Articolo 11 comma 4, come sostituito dal comma 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, limitatamente alla parola: “altresì”.
Abrogazione di norme sull’obbligo di almeno 400-200 ore di alternanza scuola-lavoro
Volete voi che sia abrogata la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 33, limitatamente alle parole: “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti,”; nonché alle parole “sono attuati,”; nonché alle parole “, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore”; nonché alle parole “, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza”.
Abrogazione di norme sui finanziamenti privati a singole scuole pubbliche o private
Volete voi che sia abrogata la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 145, limitatamente alle parole: “destinate agli investimenti” nonché alle parole: “di tutti gli istituti”; nonché alle parole: “per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilita’ degli studenti,”;
Articolo 1, comma 148, limitatamente alle parole: “beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo e’ assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalita’ definite con il decreto di cui al primo periodo”.